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Con la legge Bassanini (art. 15, L n 59 del 15/3/97 e Regolamento del 13/3/98) e' possibile trasmettere via telematica documenti informatici.
Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti.
Tali documenti devono essere preparati e scambiati tenendo conto di alcune regole :

Riservatezza : i documenti devono essere accessibili solo a mittente e destinatario.
Integrita' : i documenti non devono subire alterazioni durante lo scambio.
Autenticita' : i documenti devono provenire effettivamente dal mittente.
Non Ripudiabilita' :Chi trasmette/riceve non puo' negare di aver trasmesso/ricevuto.

Per realizzare cio' i documenti vengono crittografati con un sistema a chiave asimmetrica (doppia chiave pubblica-privata).La chiave pubblica e' disponibile presso un registro accessibile a tutti, quella privata e' nota solo al suo possessore.

Per firma digitale si intende il risultato della procedura informatica (validazione) basata sul sistema di crittografia a chiave asimmetrica che permette di verificare la provenienza e l'autenticita' del documento informatico.

Il comune di Bologna e' stato tra i primi comuni Italiani ad avviare la fase sperimentale di certificazione della firma digitale. 

Link: DPR 10 novembre 1997 n.513

 


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